Riforma degli ordinamenti professionali: tre Decreti di Delega approvati dal Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri italiano ha approvato tre disegni di legge di delega al Governo per la riforma degli ordinamenti professionali, rinviando l’esame di quello relativo ai dottori commercialisti ed esperti contabili (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 4 Settembre 2025, n. 140).

Riforma dell’ordinamento forense

 

In particolare è stato approvato un disegno di legge di delega per la riforma dell’ordinamento forense. Il testo introduce importanti novità per la professione di avvocato. Vengono ribaditi i principi di libertà e indipendenza dell’avvocato e viene ripristinato il giuramento professionale. Le attività di consulenza e assistenza legale sono considerate esclusive dell’avvocato se svolte in modo continuativo, sistematico, organizzato e connesse all’attività giurisdizionale, fatte salve le competenze di altre professioni regolamentate.

La delega prevede che l’emanazione e l’aggiornamento del codice deontologico siano a cura del Consiglio nazionale forense (CNF) e rafforza la disciplina del segreto professionale.

Viene confermato il carattere personale dell’incarico, anche per gli avvocati che operano in associazioni o società professionali.

Si conferma il principio della libera pattuizione delle parti e dell’equo compenso, introducendo la solidarietà nel pagamento da parte di tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale.

 

In relazione allo svolgimento della professione in forma collettiva, per le associazioni professionali, vengono individuati gli elementi negoziali essenziali da includere nel contratto associativo e si stabilisce che un’associazione possa essere qualificata come “forense” solo se la maggioranza degli associati sono avvocati. Per le società tra professionisti (STP), si prevede che anche gli avvocati possano esercitare attività di consulenza all’interno di queste strutture. Per le società tra avvocati, la delega prevede che i titolari di una partecipazione sociale corrispondente ad almeno due terzi non solo del capitale e dei diritti di voto, ma anche del diritto di partecipazione agli utili, debbano essere avvocati iscritti all’albo. Viene inoltre specificato che i soci non professionisti possono essere ammessi solo per prestazioni tecniche o finalità di investimento. Le nuove norme escludono inoltre che la società possa prestare attività a favore del socio non professionista o di soggetti a lui collegati.

 

Viene disciplinata la possibilità per gli avvocati di partecipare a reti professionali, anche multidisciplinari, con altri professionisti come commercialisti e ingegneri, per progetti che richiedono competenze integrate. Un contratto di rete può avere per oggetto attività forensi solo se vi partecipano almeno due avvocati iscritti all’albo.

La riforma interviene anche sull’esercizio dell’attività in regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa, classificando tale attività come prestazione d’opera professionale intellettuale per favorire l’accesso al mercato e preservare l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato.

Il disegno di legge mantiene l’obbligo di aggiornamento annuale e razionalizza la disciplina delle specializzazioni forensi.

Infine, il provvedimento riforma il regime delle incompatibilità, ampliando il catalogo delle attività “compatibili” con la professione di avvocato, aggiungendo cariche come amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, amministratore di condominio e agente sportivo. Viene confermata la compatibilità con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche. La disciplina degli avvocati degli enti pubblici viene armonizzata, rendendo obbligatoria l’iscrizione all’albo e prevedendo che le prestazioni siano svolte esclusivamente in favore dell’ente di appartenenza.

 

Riforma della disciplina generale degli ordinamenti professionali

 

Un altro disegno di legge delega il Governo per una revisione e un riordino organici delle normative vigenti sugli ordinamenti professionali. L’obiettivo è garantire una maggiore coerenza e modernizzazione del sistema delle professioni, in linea con gli standard europei. La delega dovrà essere attuata entro 24 mesi. Tra gli aspetti principali si segnalano:

  • una revisione della formazione continua e del tirocinio, da rendere più aderenti alle esigenze del mercato del lavoro. Si prevede inoltre di riorganizzare la disciplina del tirocinio professionale, anche in ottica di snellimento e ottimizzazione dei percorsi di accesso alle professioni;
  • una revisione della disciplina delle società tra professionisti (STP), con particolare riferimento alle modalità di iscrizione agli Albi professionali e al registro delle imprese, al fine di semplificare le procedure e favorire nuove forme di esercizio della professione;
  • la promozione del ricambio generazionale e misure per favorire la trasparenza e la rappresentanza di genere e la meritocrazia negli organi professionali.

Riforma delle professioni sanitarie e responsabilità professionale

 

Il terzo testo mira a una ampia rimodulazione del sistema delle professioni sanitarie, riguardante sia l’aspetto formativo che quello ordinistico, con l’obiettivo primario di rafforzare l’attrattività del Servizio sanitario nazionale (SSN) e di assicurare elevati standard di qualità e sicurezza delle cure.
Tra le principali previsioni del testo vi è una revisione complessiva del sistema formativo. Ciò implica un aggiornamento dei percorsi di studio delle professioni sanitarie, finalizzato a renderli più consoni alle esigenze della sanità moderna e a integrarli con le nuove tecnologie.
In merito alla responsabilità professionale, il disegno di legge modifica la disciplina della responsabilità colposa in ambito sanitario per morte o lesioni personali. La punibilità per omicidio colposo e lesioni personali colpose, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria, viene limitata ai soli casi di colpa grave. Questa limitazione è condizionata al rispetto, da parte del sanitario, delle linee guida definite e pubblicate ai sensi di legge o delle buone pratiche clinico assistenziali, a patto che tali raccomandazioni siano adeguate alle specificità del caso concreto.
Infine, il testo introduce un nuovo articolo specifico sulla colpa nell’attività sanitaria, individuando specifici parametri sulla base dei quale il giudice procede all’accertamento della stessa e del suo grado.

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